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OSS: Cosa cambia dal 1° luglio 2021 e come adeguarsi?

BACKOFFICE UPDATE

Il regime OSS si traduce in una semplificazione fiscale che permetterà, dal 1 luglio 2021, ai soggetti passivi IVA di assolvere gli obblighi di dichiarazione e versamento IVA attraverso lo stesso OSS, senza doversi registrare ed assolvere gli obblighi in ogni paese di destinazione dei prodotti.
 
Infatti, le precedenti soglie di fatturato previste dai diversi Stati UE come limite al di sotto delle quali era (ed è ancora fino al 1 luglio) possibile applicare IVA e regole del paese di partenza dei beni, saranno sostituite da una unica soglia di euro 10.000,00 comune a tutti gli Stati Membri.
 
Una volta superata la soglia comune, scatterà per il soggetto passivo IVA l’obbligo di registrazione OSS e di applicazione delle regole IVA e dell’aliquota del paese di destinazione dei beni.
 
Quanto appena precisato, non incide però sugli obblighi informativi del consumatore a carico del sito ecommerce, infatti ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo:
 
“prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza […] , il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
[………]
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo […] ”.
  
Rimane quindi invariato l’obbligo di informare il consumatore, ai sensi dell’art. 49 Cod. Cons., del prezzo totale dei beni al più tardi al momento del check out dei prodotti.
 
Ciò comporta che rimane invariata la possibilità di ricalcolare l’IVA applicabile nel momento in cui, eventualmente, il consumatore dovesse richiedere la spedizione in un Paese differente rispetto a quello corrispondente alla versione del sito utilizzata (es. versione francese per utente francese).
 
In conclusione, si ritiene possibile calcolare in un primo momento l’IVA applicabile, ed esporre i prezzi sul sito, sulla base della versione e della lingua del sito utilizzata dall’utente o sulla base dell’indirizzo IP.
 
Sarà poi eventualmente necessario ricalcolare l’imposta e informare l’utente, (oppure reindirizzare l’utente su una diversa versione del sito, con aliquote differenti), nel momento in cui quest’ultimo dovesse indicare un Paese di destinazione differente da quello inizialmente prospettato.

Marco Sabani - Studio Legale Grassano - www.legalblink.it

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