Covid-19 e commercio elettronico: tutto quello che devi sapere per proteggere il tuo business.
\r\n \r\n\r\nL’emergenza creata dal Covid-19 ha suscitato molti dubbi legali tra i titolari di e-commerce.
\r\n \r\n\r\nIn questo articolo, l’avvocato Lorenzo Grassano (Founder di LegalBlink, partner di TeamSystem), risponde alle domande più frequenti che ci avete posto.
\r\n \r\n\r\nCome consigliato dagli stessi legali, le risposte fornite rappresentano una indicazione di massima e riferita alla normativa nazionale. Pertanto, bisogna sempre fare riferimento a quanto eventualmente disposto a livello regionale o comunale.
\r\n \r\n\r\nPosso continuare a vendere online?
\r\n\r\nCertamente. I siti di commercio elettronico possono continuare a vendere online.
\r\n\r\nI decreti emessi dal Governo Conte permettono la vendita a distanza di prodotti e servizi
\r\n \r\n\r\nPosso vendere online solo beni di prima necessità?
\r\n\r\nA questa domanda si può fornire – fortunatamente – risposta positiva.
\r\n\r\nI decreti emessi dal Governo Conte non prevedono l’obbligo di vendere online solo beni di prima necessità. Anzi. Lo stesso MISE (accogliendo l’interpretazione fornita dagli avvocati di LegalBlink) ha specificatamente chiarito che i siti di commercio elettronico possono vendere qualsiasi tipologia di beni, anche NON di prima necessità.
\r\n\r\nPosso consegnare a domicilio prodotti alimentari?
\r\n\r\nLa vendita a distanza di prodotti alimentari e la sua consegna a domicilio è permessa. Infatti, sono molte le realtà imprenditoriali (pizzerie, ristoranti) che si stanno aprendo all’online proprio per ricevere ordini di acquisto su internet e poi consegnare i prodotti a domicilio.
\r\n\r\nSul punto, è comunque opportuno chiedere conferma al proprio Comune di appartenenza, visto che diversi Comuni impediscono la consegna in paesi diversi rispetto a quello ove è collocata l’azienda.
\r\n\r\nGli eventi annullati e posticipati a causa del coronavirus
\r\n\r\nMolti siti ecommerce hanno ricevuto comunicazioni di differimento (in alcuni casi a data da destinarsi) di eventi ai quali dovevano partecipare come espositori. In molti casi è stato già pagato un acconto e non si ha interesse a partecipare all’evento nel nuovo periodo eventualmente comunicato.
\r\n\r\nLa società organizzatrice dell’evento è impossibilita ad eseguire la propria prestazione a causa dell’emergenza coronavirus. D’altra parte, il sito di commercio elettronico non ha interesse a ricevere una prestazione (la partecipazione all’evento) in un periodo non più interessante.
\r\n\r\nIn questo scenario è ipotizzabile l’applicazione dell’articolo 1463 c.c., il quale prevede che:
\r\n\r\nnei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (l’organizzatore dell’evento) non può richiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.
\r\n\r\nCiò implica che il contratto con la società organizzatrice dell’evento potrebbe essere sciolto per “impossibilità sopravvenuta” e il titolare dell’e-commerce avrebbe titolo per richiedere la somma pagata come acconto. Inoltre, il merchant potrebbe essere non più tenuto a pagare quanto contrattualmente pattuito per un evento che non si è tenuto nella data originariamente prevista.
\r\n\r\nE’ in ogni caso necessario visionare il contratto sottoscritto con l’organizzatore dell’evento per verificare la presenza di clausole che dispongano deroghe rispetto a quanto previsto dal codice civile.
\r\n\r\nInfatti, potrebbe essere stata inserita una clausola che preveda in ogni caso la perdita dell’acconto per spostamenti dell’evento per causa di forza maggiore.
\r\n \r\n\r\nEsistono norme comportamentali condivise da rispettare in azienda fino a quando dura l’emergenza Covid-19?
\r\n\r\nSu questo punto vi segnaliamo una importante documento.
\r\n\r\nInfatti, in data 14 marzo è stato emesso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“.
\r\n\r\nIl Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.
\r\n\r\nE’ un documento molto importante in quanto dispone numerose prescrizioni da attuare sul luogo di lavoro per evitare la diffusione del coronavirus. Pertanto, la sua lettura rappresenta un vero o proprio obbligo, non solo legale, ma anche morale.
\r\n\r\nDevo modificare i documenti legali del mio sito?
\r\n\r\nNon è richiesta alcuna modifica alla privacy policy del tuo sito solo in ragione dell’emergenza dettata dal Coronavirus. Ciò, ovviamente sul presupposto che essa già rispetti il GDPR.
\r\n\r\nPer vendere online serve l’autorizzazione al Prefetto?
\r\n\r\nI siti di commercio elettronico non devono richiedere nessuna autorizzazione al Prefetto o inviargli nessun tipo di comunicazione.
\r\n\r\nL’articolo 1, n. 1, lett. d) prevede che :
\r\n\r\n“restano sempre consentite anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 1, nonche’ dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite”.
\r\n\r\nCome abbiamo visto, però, la vendita a distanza di beni e servizi non rappresenta una attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività permesse ai sensi dell’allegato. Infatti, costituisce essa stessa una attività permessa.
\r\n\r\nPertanto, è logico ritenere che i siti di commercio elettronico non debbano trasmettere alcuna comunicazione al Prefetto. In ogni caso, effettuare questo tipo di comunicazione non rappresenterebbe un “errore”, ma solo un adempimento che sembra non richiesto dalla legge.
\r\n\r\nInoltre, sembra che non serva nessun tipo di previa autorizzazione del Prefetto. L’autorizzazione è menzionata nel Decreto ma per attività del tutto diverse rispetto al commercio elettronico.
\r\n \r\n\r\nL'articolo è scritto dall'avv. Lorenzo Grassano, Founder di LegalBlink, l’app che genera tutti i documenti legali per l’ecommerce.
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